da tran quoc » 27 giu 2017, 7:33
ALLEGATO B
Criteri e modalità per la valutazione dei requisiti necessari al riconoscimento della qualifica e
per l’iscrizione dell’Elenco dei Tecnici competenti in acustica ambientale L.447/95 e L.R.
18/01.
L’esercizio dell’attività di tecnico competente in acustica ambientale è subordinato alla
presentazione, alla regione di residenza, di apposita domanda redatta secondo il fac-simile di cui
all’allegato A. La domanda deve contenere obbligatoriamente:
- Dati anagrafici;
- Indicazione del titolo di studio posseduto, anno e Istituto o Università dove è stato
conseguito,
- Copia di un documento di riconoscimento valido (ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445) ;
- Elenco delle attività svolte nel campo dell’acustica ambientale, per un periodo di 2 anni per
i laureati e titolari di diploma universitario, e di 4 anni per i diplomati specificando per ogni
prestazione la tipologia, l’ente o il soggetto committente/beneficiario, la data di inizio e di
conclusione. Tali attività per essere ritenute valide ai fini dell’iscrizione devono essere
certificate da tecnici già riconosciuti e la dichiarazione deve essere allegata alla domanda
con le modalità previste dal D.P.R. 28/12/2000 n.445;
- Coloro che abbiano frequentato corsi di formazione e/o perfezionamento in acustica
ambientale dovranno allegare, oltre all’attestato di frequenza del corso, la dichiarazione,
con le modalità di cui sopra, da parte di tecnici competenti, quali docenti di corsi di
perfezionamento e/o master per laureati e corsi di formazione post diploma, attestante
l’avvenuto svolgimento, da parte degli interessati, di esercitazioni pratiche nel campo
dell’acustica ambientale.
Valutazione della non occasionalità dell’attività svolta
Per attività nel campo dell’acustica ambientale si intendono:
a) Misure in ambiente esterno e abitativo, unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori
riscontrati ai limiti di legge ed eventuali progetti di bonifica;
b) Proposte di zonizzazione acustica;
c) Redazione di piani di risanamento.
L’attività svolta è ritenuta non occasionale se, per ciascun anno di riferimento, sono svolte:
- almeno 8 prestazioni di cui al punto a) o almeno 6 prestazioni di cui al punto a) integrate con
altre attività di acustica quali ad esempio le misurazioni effettuate ai sensi del D.Lgs.195/06;
- almeno 1 prestazione di cui al punto b) o almeno 1 prestazione di cui al punto c), se relativa
a piani riguardanti aree urbane, sviluppate per un periodo di circa sei mesi;
- almeno 3 prestazioni di cui al punto c) se relative a piani riguardanti aree produttive o
commerciali, sviluppate per un periodo di circa sei mesi .
Esperienze professionali inerenti le tipologie a), b) e c) potranno, in sede di istruttoria, essere
valutate come attività non occasionale anche se non rientranti nei casi specifici sopra riportati .
Al fine di conseguire il completamento del periodo di svolgimento di attività non occasionale è
inoltre considerata valida la partecipazione a corsi di perfezionamento e/o master per laureati e corsi
di formazione post diploma, attivati da Università o da altre strutture pubbliche o private accreditate
a livello regionale. I corsi dovranno però prevedere un numero di lezioni, in materia di acustica
ambientale, non inferiore a 120 ore ed un numero di ore di pratica non inferiore al 30% del totale
delle ore di lezione. Un solo anno di attività non occasionale svolta nel campo dell’acustica
ambientale potrà essere coperto da un corso così articolato.
L’esame delle istanze e la verifica del possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti richiesti
dalla legislazione vigente avverrà da parte della struttura regionale competente che si avvarrà per
gli aspetti tecnici di ARPA Lazio.
al nummero 591 ( sono in totale 1085 nella sola regione lazio) è classificato il calabrese con tiloto di perito tecnico
'sto tiloto...ANDOSTA' ?
che esso affermò essere elettrotecnico perito ed essendo LICENZIATO di liceo
titina arret'a porta vene o vendo e si la porta